2.1 Fondi Comuni Di Investimento - Generalità.

Un Fondo Comune Di Investimento è, per definizione: un patrimonio raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire queste partecipazioni sulla base di una predeterminata politica di investimento, gestito in monte, ovvero non individualmente.

L’istituzione di un FCDI richiede:
-Presenza di sottoscrittori.
-Presenza di una SGR con capitale separato
-Una banca depositaria per il fondo.
-Dei certificati rappresentativi (nominativi o al portatore).

Le quote di partecipazione del fondo hanno tutte lo stesso valore e conferiscono ai possessori uguali diritti.

Oggetti dell’investimento di un FCDI:
-Strumenti fina quotati in un mkt regolamentato.
-Strumenti fina non quotati in un mkt regolamentato.
-Depositi bancari di denaro.
-Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
-Crediti, e titoli rappresentativi crediti.
-Altri beni, per i quali esiste un mkt e che abbiano un valore determinabile con certezza ed una periodicità almeno semestrale.

Soggetti coinvolti nell’operatività di un FCDI:
-SGR.
-Risparmiatore sottoscrittore.
-La banca depositaria (custodisce strumenti fina e liquidità del fondo).
-Una rete di collocamento, che diffonde le quote del fondo tra i risparmiatori.

I FCDI vengono distinti in
-Obbligazionari (se misti, fino al 20% in azioni).
-Azionari (almeno 70% in azioni).
-Bilanciati (sia azioni che obbligazioni/azioni in % dal 10 al 90).
-Fondi di liquidità (titoli a brevissima scadenza).
-Fondi flessibili (conferiscono al gestore ampia libertà di composizione).
Queste macro categorie vengono definite da “Assogestioni”, e si diramano ognuna in più sottocategorie a seconda di diversi fattori.

Fundamental Analysis

และใน:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ